Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente

giovedì 5 agosto 2021

Green pass. Aspetti giuridici e malafede


 

Il diavolo, si sa, sta nei dettagli e questo sembra proprio essere il caso del decreto legge con cui il governo italiano ha esteso il green pass, già istituito precedentemente, fino a limitazioni dell'accesso ai bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, ecc. 

Numerosi esercenti, gestori di palestre e altri a vario titolo coinvolti dal decreto, si stanno apprestando a mettere in pratica una vera e propria discriminazione… ma siamo sicuri che quello che si apprestano a fare, sull'onda della propaganda mediatica, sia proprio quanto previsto nel testo del decreto? Bisogna infatti leggerlo bene e comprenderne tutti gli aspetti, senza limitarsi a quello che si legge sui giornali, perché è quel testo che sono chiamati ad applicare e non quanto ne scrive La Repubblica o il Corriere… si sa, la legge non ammette ignoranza. 

Il decreto in questione, non essendo quello che introduce in Italia il green pass, contiene modificazioni a quello precedente che lo istituiva e recepiva il green pass europeo, estendendone l'ambito di applicazione. 


All'art. 4,comma 2 leggiamo: 

il comma 9 [del decreto precedente - n.d.a.] e' sostituito dal seguente: 

 «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;


Quindi, chiaramente, i commi a cui si fa riferimento, che sono quelli identificativi del green pass, non si applicano quando non compatibili con i regolamenti UE e del Consiglio d'Europa… e cosa dicono questi regolamenti? Vediamo. 


Il regolamento UE 953/2021 recita al punto 36:

It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID-19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated.


Che tradotto in Italiano è:

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o abbiano scelto di non farlo.


Cosa se ne deduce? È semplice, nessuno è autorizzato in Italia a discriminare per mezzo del green pass. Qualora infatti io non sia vaccinato per scelta e non sia guarito dal Covid, l'unico modo per avere un lasciapassare valido sarebbe quello di fare un tampone e i tamponi non sono gratis. Facciamo l'esempio di chi vuole frequentare una palestra tre volte a settimana: oltre a pagare un abbonamento, ipotizziamo di 50 euro mensili, dovrà sottoporsi a tre tamponi settimanali che, a 25 euro l'uno, fanno una spesa aggiuntiva mensile di 300 euro. Quindi chi sceglie di vaccinarsi dovrà sostenere una spesa mensile di 50 euro, mentre chi sceglie di non vaccinarsi una spesa di 350 euro… e questa si chiama discriminazione; una violazione cioè dello stesso decreto a cui il gestore della palestra o chiunque altro, pensa di ottemperare. 

Quando cominceranno ad essere denunciati per discriminazione, questi signori non potranno cioè difendersi dichiarando di aver eseguito disposizioni del governo, ma dovranno assumersi in prima persona la responsabilità della discriminazione e del dovuto risarcimento… e non è affatto cosa da poco. 

Il principio di parità di trattamento tra individui è un principio fondamentale del nostro ordinamento, derivato in primo luogo dall’art. 3 della Carta Costituzionale, il quale sancisce solennemente i principi di uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e sostanziale (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). 

I divieti di porre in atto comportamenti o condotte discriminatori e cioè trattare irragionevolmente in maniera diseguale situazioni che dovrebbero conoscere eguale trattamento, solo a causa dei caratteri soggettivi della persona coinvolta o della sua appartenenza ad una determinata categoria, sono la più diretta e concreta articolazione di tale principio. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, elevata allo stesso rango giuridico dei Trattati dall’art.6 del TUE, consolidato dopo le modifiche apportate a Lisbona e di fatto vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri, dedica il capo III proprio all'uguaglianza.

L’articolo 20 sancisce il principio generale di uguaglianza formale, l’articolo 21 fissa il divieto di discriminare. 

La spinta comunitaria è stata chiaramente recepita anche in Italia, integrando ed ampliando la disciplina antidiscriminazione già presente nel nostro paese. 

Capito perché il diavolo sta nei dettagli? Perché, nella confusione delle informazioni e nella complicazione del linguaggio con cui le norme sono scritte, si annida la malignità palese di chi ha ideato e pubblicato questo decreto. 

Tutti coloro che metteranno in atto qualsiasi forma di discriminazione, si esporranno a denunce e condanne pesantissime…  Auguri. 


Gennaro Cangiano (M.I.)

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